Art. 1 IL SIMBOLO DELLA CONFRATERNITA
Il simbolo della confraternita è l’immagine della natività riportata sulla croce processionale del sec XVI, conservata nel museo Diocesano di Jesi.
Art. 2 LA CONVOCAZIONE E LA VALIDITA’ DELLA CONGREGAZIONE DEI FRATELLI DI VOTO
- La congregazione dei fratelli di voto può ritenersi validamente costituita in prima convocazione solamente se sono intervenuti almeno i due terzi degli aventi diritto dello collegio stesso; in seconda convocazione basta la metà più uno degli stessi.
- Ogni deliberazione così presa a maggioranza semplice è valida per la confraternita, fatte salve le indicazioni di maggioranze di tre quarti e quattro quinti dei voti previste dallo statuto.
- Nel calcolo degli aventi diritto, e quindi dei due terzi di presenti in prima convocazione, e di metà più uno in seconda, vale la delega espressa.
- Fanno eccezione le congregazioni convocate per le votazioni richiedenti maggioranze di tre quarti e quattro quinti dei voti previste dallo statuto, nelle quali occorre la presenza della metà più uno dei componenti la congregazione
- In queste votazioni con maggioranze di tre quarti e quattro quinti dei voti non è ammessa l’astensione di presenti e il non votante viene considerato assente.
Art. 3 LA DELEGA AL VOTO NELLA CONGREGAZIONE DEI FRATELLI DI VOTO
1. E’ ammessa la delega al voto nelle congregazioni dei fratelli di voto nelle modalità e nei limiti riportati in questo articolo:
- ciascun confratello non può portare più di una delega.
- la delega deve essere firmata dal delegante .
- la delega deve essere firmata nello stesso foglio riportante l’O. d..G e si riferisce esclusivamente ai punti esplicitati inizialmente in questo (non alle varie ed eventuali)
- la delega decade con lo scioglimento della seduta o se, a seduta avviata, arriva il delegante; rimane invece in vigore in caso di aggiornamento della seduta.
Art. 4 ELEZIONE DEL CAPITOLO
- L’elezione del capitolo avviene all’inizio del quinquennio, nel mese di giugno, per scrutinio segreto e la maggioranza dei voti favorevoli decide su ogni candidato.
- Ogni confratello di voto esprimerà la scelta per tre persone per ognuno degli incarichi di ufficiale da ricoprire; al primo dei tre nomi indicati viene riconosciuta una tripla preferenza, la secondo una doppia preferenza, al terzo una sola preferenza.
- La votazione si dichiara valida e chiusa quando il primo preferito alla candidatura di priore ha raggiunto la metà più uno delle preferenze esprimibili; nella stessa votazione i risultati per gli altri incarichi diventano quelli definitivi.
- Alla fine della votazione viene formulata una graduatoria dei primi tre preferiti che rimane in vigore per l’ intero quinquennio; il titolo di ufficiale relativo passa dall’uno all’altro dei primi tre candidati risultati eletti, in caso di abbandono dell’incarico del primo di questi.
- In caso di parità di voti favorevoli viene scelto il più provetto per età.
Art. 5 ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI COMPONENTI IL CAPITOLO
- Il conservatore segue e censisce i beni materiali della Confraternita: statue, scenografie,utensili, addobbi, e cura la bottega ed i depositi.
- L’assistente-avvisatore cura i rapporti delle confraternita con i pubblico attraverso i mezzi di comunicazione.
- Il ministro-esattore è responsabile economico delle gestione delle finanze e di ogni bene economico della confraternita, in special modo dei beni immobili: lo fa registrando in apposito libro le entrate e le uscite cronologicamente, predisponendo per conto del capitolo il rendiconto delle gestione annuale corredato di tutte le pezze giustificative della parte attiva e passiva del medesimo.
- Il segretario, redige i verbali del capitolo e delle congregazioni, cura la cronaca della confraternita, gestisce il censimento dei soci, la comunicazione interna dell’associazione, e l ’archivio storico e iconografico della confraternita.
- Eventuali ulteriori future attribuzioni ai singoli ufficiali verranno date secondo il criterio della somiglianza a quelle già assegnate.
Art. 6 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI CAPITOLARI
Ciascun componente del capitolo può affidare alcune delle sue funzioni ad altri confratelli, siano essi di Voto o di Devozione, alle seguenti condizioni:
- previa approvazione a maggioranza del Capitolo
- limitatamente a compiti predefiniti ( esclusi quelli di rappresentanza legale dell’associazione da parte del priore)
- per un periodo di tempo determinato
- all’interno di un mandato lo stesso incarico può essere dato successivamente a più persone,
- l’acquisizione dell’incarico fa meritare all’incaricato l’appellativo di sostituto ufficiale (sostituto-conservatore, sostituto avvisatore, sostituto esattore, sostituto segretario)
- questi può partecipare alle riunioni del Capitolo senza diritto di voto.
Art. 7 DURATA E RINNOVABILITA’ DELL’IMPEGNO
- Ciascun candidato eletto ed approvato ad uno dei cinque impegni sopradetti rimane nel correlativo esercizio per un intero quinquennio, salvo abbandono come da statuto.
- Alla fine di ogni quinquennio può però ciascuno essere nuovamente rieletto allo rispettivo impegno, oppure anche ad altro dei medesimi sopraenunciati.
Art. 8 LA NOMINA DEI FRATELLI DI VOTO
- Una sola congregazione all’anno può essere convocata per la nomina dei fratelli di voto.
- Perché la seduta sia valida occorre la presenza della metà più uno dei componenti la congregazione dei fratelli voto;
- può essere nominato fratello di voto il fratello di devozione da almeno un anno;
- la proposta va fatta da due fratelli di voto con una richiesta scritta al priore;
- essa è sottoposta alla discussione di tutti i confratelli; detta discussione avviene a porte chiuse, senza verbalizzazione, con l’impegno giurato dei confratelli di mantenere segrete le posizioni di ciascuno;
- la votazione deve avvenire a scrutinio segreto con palline bianche e nere;
- se un primo voto espresso è negativo, si riapre la discussione come sopra e si ripete la votazione; dopo una ulteriore votazione negativa la candidatura è da considerarsi respinta e non può essere ripresentata prima di dodici mesi.
- La nomina viene comunicata personalmente dal priore al neo eletto.
- Più candidati possono essere esaminati nella stessa congregazione,ma sia la discussione che il voto devono essere espressi distintamente.
Art. 9 LA CANCELLAZIONE DELIBERATA DEI FRATELLI DI VOTO
Valgono le stesse identiche modalità dell’ammissione dei Fratelli di Voto.
Art. 10 L’AMMISSIONE DEI FRATELLI DI DEVOZIONE
- Il modulo con cui un simpatizzante dello sodalizio chiede di esservi ammesso in qualità di fratello di devozione è predisposto dal capitolo e deve riportare i dati precisi della persona e gli elementi dello statuto che obbligano l’aderente (artt 1, 18,19 ,21 e 22 dello statuto).
- L’aspirante all’adesione deve firmare personalmente la richiesta.
- L’accettazione della nomina a fratello di devozione è votata a maggioranza semplice e a voto palese della Congregazione dei Fratelli di Voto.
- Non sussistono limiti di età per l’iscrizione come fratello di devozione.
- I giovani aderenti nel primo anno di vita associativa sono chiamati apprendisti, e a seconda del sesso e della loro anzianità ed esperienza, se maschi: garzoncelllo prima e garzone poi, divenendo mastro al compimento della maggiore età; se femmine pulzella prima, damigella poi e , alla maggiore età, dama.
- Il 25 marzo di ogni anno viene proclamato l’elenco aggiornato dei confratelli e delle consorelle di devozione.
Art. 11 LA NOMINA DEI FRATELLI ONORARI
- Può essere eletto fratello onorario chi si è distinto nella attività presepistica, culturale e artistica,per le sue eccezionali qualità, chi è stato straordinariamente generoso con la CJMP, chi ha valorizzato con il suo aiuto l’immagine della CJMP.
- Una volta proclamato, in solenne seduta della congregazione generale dei fratelli di voto e di devozione, il fratello onorario può fregiarsi del titolo.
- A discrezione del capitolo il fratello onorario può essere invitato come consulente, senza diritto di voto deliberativo alle congregazione o al capitolo
- Le procedure di proposta e di elezione del fratello onorario sono le stesse della elezione dei fratelli di voto.
Art. 12 LA NOMINA DEI DEPUTATI SINDACATORI
- La elezione dei tre deputati sindacatori avviene in sede di prima congregazione generale annuale dei fratelli di voto, presenti ed ascoltati anche, in qualità di uditori, i fratelli di devozione.
- L’incarico dei deputati sindacatori si ritiene automaticamente rinnovato annualmente, salvo diversa decisione della prima congregazione annuale.
Art. 13 LA QUOTA ANNUALE
- I fratelli di devozione, sono tenuti indistintamente al pagamento della tenue e simbolica tassa annua di un euro.
- Il pagamento di detta quota prevista dallo statuto viene effettuato con modalità stabilita dal ministro-esattore entro il 25 marzo .
- La quota una tantum per ammissione alla Congregazione di fratelli di voto è stabilita per l’inizio del 3°millennio in 100 euro;
- Sia la quota annuale dei fratelli di devozione che la quota una tantum dei fratelli di voto viene corretta e fissata all’inizio di ogni mandato, ogni 5 anni.
Art. 14 LA MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DELLE CONGREGAZIONI
- La congregazione dei fratelli di voto o di devozione avviene per affissione, all’albo dell’associazione, dell’avviso della stessa, contenente con precisione l’O.d.G.
- Tale affissione deve avvenire almeno nella settima giornata precedente la riunione.
- I fratelli di voto vengono convocati anche con lettera semplice
- L’avviso ai fratelli di voto deve contenere , nello stesso foglio indicante l’ O.d.G. , il modulo della delega.
Art. 15 L’ALIENAZIONE DEI BENI
- La decisione sulla alienazione dei beni mobili o immobili di valore superiore ai 2000,00 euro all’anno deve avvenire per voto palese della congregazione dei fratelli di voto con la maggioranza dei due terzi dei voti.
- All’inizio di ogni quinquennio la congregazione dei fratelli di voto stabilisce la correzione di questa cifra.
